L’Isee, Indicatore della situazione economica
equivalente, permette di misurare la condizione
economica tenendo conto di reddito, patrimonio mobiliare
e immobiliare e delle caratteristiche del nucleo
familiare per numerosità e tipologia.
L'Isee assume la famiglia, e non l'individuo, come unità
di riferimento per la valutazione delle risorse; si
tratta di un indicatore sintetico e affidabile del
tenore di vita del cittadino, che consente di
selezionare, sulla base di criteri e parametri omogenei,
la platea dei beneficiari dell’agevolazione. Il suo
utilizzo presenta numerosi pregi, anche rispetto all’uso
del semplice reddito dichiarato ai fini fiscali, perché
permette di discriminare meglio tra situazioni di vera o
presunta povertà.
L’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE)
permette un’analisi sia della situazione reddituale che
patrimoniale del soggetto richiedente, considerando
congiuntamente anche la composizione del nucleo
familiare cui lo stesso soggetto appartiene, sia in
termini di numerosità sia di caratteristiche. Si tratta
di uno strumento rappresentativo del benessere della
famiglia, che consente di effettuare confronti diretti
anche tra nuclei familiari diversi per composizione e
caratteristiche.
L’ISEE è stato introdotto dalla legge 27 dicembre 1997,
n. 449 e relativi provvedimenti attuativi. La norma
nazionale impone l’utilizzo di tale indicatore ogni
qualvolta si richiedono prestazioni o servizi sociali,
assistenziali o servizi di pubblica utilità non
destinati alla generalità dei soggetti o comunque
collegati, nella misura o nel prezzo, a determinate
situazioni economiche. L’utilizzo di tale strumento, se
da una parte rende possibile distribuire le agevolazioni
tariffarie nei confronti di quei soggetti che
effettivamente si trovano in condizioni di disagio o
comunque sono meritevoli di tutela, dall’altro consente
il controllo formale sulla veridicità dei dati, anche
tramite controlli incrociati col Ministero delle
Finanze.
La Regione sta provvedendo a definire i criteri per il
calcolo dell’indicatore regionale di situazione
economica equivalente (ISEEL), valido per i cittadini
lombardi. Sino all’entrata in vigore della normativa
regionale per la definizione dell’indicatore regionale
di situazione economica equivalente (ISEEL), i valori
limite ISEE per beneficiare della libera circolazione e
degli abbonamenti agevolati sono determinati utilizzando
i criteri fissati dalla normativa nazionale.
Come ottenere l’attestazione ISEE
Per ottenere l’attestazione ISEE l’utente deve
innanzitutto compilare la dichiarazione sostitutiva
unica, che è composta da un modello base prestabilito
con un numero di fogli allegati pari al numero di
componenti il nucleo familiare. Il modello della
dichiarazione unica sostitutiva e le relative istruzioni
possono essere estratte dal sito
www.inps.it.
Si tratta di un’autocertificazione che il cittadino
presenta presso gli “sportelli abilitati”, che
provvedono a restituire l’attestazione e a trasmettere i
dati al sistema informativo dell’ISEE istituito presso
l’INPS.
Gli sportelli abilitati a rilasciare l’attestazione ISEE
sono: le sedi INPS competenti per territorio, i centri
di assistenza fiscale (CAAF) e i comuni (non tutti).
Anche alcuni patronati sono attivi per il rilascio di
tali attestazioni.
Nel caso in cui il cittadino preferisca non compilare
l’autocertificazione ma piuttosto presentare allo
sportello abilitato i documenti necessari per effettuare
il calcolo dell’ISEE, se ne fornisce di seguito
l’elenco. Si ricorda che tutte le informazioni, vanno
fornite per tutti i componenti del nucleo familiare.
1. stato di famiglia;
2. codice fiscale;
3. certificato di invalidità rilasciato dalla
competente commissione sanitaria;
4. ultimo Modello 730 o Modello CUD o ancora Modello
UNICO. Costituiscono casi eccezionali i redditi
percepiti:
- dall’imprenditore agricolo (oltre al reddito ai
fini Irpef, vanno considerati anche il reddito agrario,
l’imponibile ai fini IRAP ed i costi del personale a
qualunque titolo utilizzato);
- dal lavoratore frontaliero ( va dichiarato il
reddito percepito all’estero in zone di frontiera o
paesi limitrofi, anche tale reddito non figura come base
imponibile in Italia)
- dall’imprenditore che usufruisce di agevolazioni
DIT ( al reddito ai fini Irpef si somma infatti anche
quanto indicato nel quadro Rj della dichiarazione dei
redditi)
5. rendita catastale per le abitazioni; reddito
dominicale per i terreni agricoli; valore venale per
terreni/aree fabbricabili;
6. mutuo residuo dell'immobile di abitazione in
alternativa al punto successivo;
7. contratto di locazione registrato dell’immobile
di abitazione in alternativa al punto precedente;
8. attestazione delle consistenze bancarie in
termini di liquidità e titoli rilasciati dagli istituti
di credito ( e/o dall’Ufficio Postale in caso di conto
corrente postale) posseduto al 31 dicembre u.s. rispetto
al momento di richiesta di calcolo dell’ISEE.