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L’Isee, Indicatore della situazione economica equivalente, permette di misurare la condizione economica tenendo conto di reddito, patrimonio mobiliare e immobiliare e delle caratteristiche del nucleo familiare per numerosità e tipologia.
 

L'Isee assume la famiglia, e non l'individuo, come unità di riferimento per la valutazione delle risorse; si tratta di un indicatore sintetico e affidabile del tenore di vita del cittadino, che consente di selezionare, sulla base di criteri e parametri omogenei, la platea dei beneficiari dell’agevolazione. Il suo utilizzo presenta numerosi pregi, anche rispetto all’uso del semplice reddito dichiarato ai fini fiscali, perché permette di discriminare meglio tra situazioni di vera o presunta povertà.

 

L’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) permette un’analisi sia della situazione reddituale che patrimoniale del soggetto richiedente, considerando congiuntamente anche la composizione del nucleo familiare cui lo stesso soggetto appartiene, sia in termini di numerosità sia di caratteristiche. Si tratta di uno strumento rappresentativo del benessere della famiglia, che consente di effettuare confronti diretti anche tra nuclei familiari diversi per composizione e caratteristiche.

 

L’ISEE è stato introdotto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti attuativi. La norma nazionale impone l’utilizzo di tale indicatore ogni qualvolta si richiedono prestazioni o servizi sociali, assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati, nella misura o nel prezzo, a determinate situazioni economiche. L’utilizzo di tale strumento, se da una parte rende possibile distribuire le agevolazioni tariffarie nei confronti di quei soggetti che effettivamente si trovano in condizioni di disagio o comunque sono meritevoli di tutela, dall’altro consente il controllo formale sulla veridicità dei dati, anche tramite controlli incrociati col Ministero delle Finanze.

 

La Regione sta provvedendo a definire i criteri per il calcolo dell’indicatore regionale di situazione economica equivalente (ISEEL), valido per i cittadini lombardi. Sino all’entrata in vigore della normativa regionale per la definizione dell’indicatore regionale di situazione economica equivalente (ISEEL), i valori  limite ISEE per beneficiare della libera circolazione e degli abbonamenti agevolati sono determinati utilizzando i criteri fissati dalla normativa nazionale.

 

Come ottenere l’attestazione ISEE

 

Per ottenere l’attestazione ISEE l’utente deve innanzitutto compilare la dichiarazione sostitutiva unica, che è composta da un modello base prestabilito con un numero di fogli allegati pari al numero di componenti il nucleo familiare. Il modello della dichiarazione unica sostitutiva e le relative istruzioni possono essere estratte dal sito www.inps.it.  Si tratta di un’autocertificazione che il cittadino presenta presso gli “sportelli abilitati”, che provvedono a restituire l’attestazione e a trasmettere i dati al sistema informativo dell’ISEE istituito presso l’INPS.

 

Gli sportelli abilitati a rilasciare l’attestazione ISEE sono: le sedi INPS competenti per territorio, i centri di assistenza fiscale (CAAF) e i comuni (non tutti). Anche alcuni patronati sono attivi per il rilascio di tali attestazioni.

 

Nel caso in cui il cittadino preferisca non compilare l’autocertificazione ma piuttosto presentare allo sportello abilitato i documenti necessari per effettuare il calcolo dell’ISEE, se ne fornisce di seguito l’elenco. Si ricorda che tutte le informazioni, vanno fornite per tutti i componenti del nucleo familiare.

 

1.     stato di famiglia;

 

2.     codice fiscale;

 

3.     certificato di invalidità rilasciato dalla competente commissione sanitaria;

 

4.     ultimo Modello 730 o Modello CUD o ancora Modello UNICO. Costituiscono casi eccezionali i redditi percepiti:

 

     - dall’imprenditore agricolo (oltre al reddito ai fini Irpef, vanno considerati anche il reddito agrario, l’imponibile ai fini IRAP ed i costi del personale a qualunque titolo utilizzato);

 

     - dal lavoratore frontaliero ( va dichiarato il reddito percepito all’estero in zone di frontiera o paesi limitrofi, anche tale reddito non figura come base imponibile in Italia)

 

     - dall’imprenditore che usufruisce di agevolazioni DIT ( al reddito ai fini Irpef si somma infatti anche quanto indicato nel quadro Rj della dichiarazione dei redditi)

 

5.     rendita catastale per le abitazioni; reddito dominicale per i terreni agricoli; valore venale per terreni/aree fabbricabili;

 

6.     mutuo residuo dell'immobile di abitazione in alternativa al punto successivo;

 

7.     contratto di locazione registrato dell’immobile di abitazione in alternativa al punto precedente;

 

8.     attestazione delle consistenze bancarie in termini di liquidità e titoli rilasciati dagli istituti di credito ( e/o dall’Ufficio Postale in caso di conto corrente postale) posseduto al 31 dicembre u.s. rispetto al momento di richiesta di calcolo dell’ISEE.

 

 

 

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