L'ICI, imposta comunale sugli immobili, è la prima delle
imposte con le quali si è attribuita una maggiore
autonomia impositiva ai Comuni; è dovuta per il possesso
di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli siti
nel territorio dello Stato. Il
calcolo dell'ICI
avviene in relazione alle caratteristiche degli immobili
e alla situazione di possesso ed è pagata a ciascun
Comune in cui è sito l'immobile stesso.
Calcolo ICI
Per i fabbricati la base imponibile è costituita dalla
rendita catastale al 1° gennaio dell'anno in corso,
aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente
il 5%; per i soli fabbricati classificati nel gruppo
catastale B, la rendita deve essere rivalutata di un
ulteriore 40%) e moltiplicata per un coefficiente
diverso a seconda della categoria catastale. Il
coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita
rivalutata è uguale a:
- 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i
fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e
C con esclusione delle categorie A10 e C1);
- 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10)
e gli opifici, alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria
D);
- 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale
C1).
Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita
dal valore venale in comune commercio, alla data del 1°
gennaio dell'anno d'imposta.
Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita
dal reddito dominicale, che risulta iscritto al Catasto
Terreni al 1° gennaio dell'anno d'imposizione,
rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
Pagamento ICI
Il pagamento dell'ICI può essere effettuato in un'unica
soluzione entro il 16 giugno (nel qual caso l'importo
verrà effettuato applicando l'aliquota e le detrazioni
in vigore nel Comune nell'anno in corso); oppure in due
rate (acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16
dicembre) così determinate:
- la prima rata (pari al 50%) calcolata sulla base delle
aliquote
e detrazioni dell'anno precedente;
- la seconda rata calcolata sulla base delle aliquote e
detrazioni dell'anno in corso, con eventuale conguaglio
sulla prima rata versata.
Per l'abitazione principale viene concessa una
detrazione di imposta stabilita dal Comune di ubicazione
dell'immobile, rapportata ai mesi nei quali l'immobile è
stato utilizzato come dimora abituale.
I Comuni possono elevare la detrazione per l'abitazione
principale fino ad abbattere totalmente l'imposta
dovuta. Dal 1° gennaio 2001 l'aliquota ridotta prevista
per l'abitazione principale si applica anche alle
pertinenze. Se l'immobile costituisce contemporaneamente
abitazione principale di più persone tenute al pagamento
dell'ICI, la detrazione va suddivisa tra loro in parti
uguali.
Per i cittadini italiani residenti all'estero, la casa
posseduta a titolo di proprietà o usufrutto si considera
"adibita ad abitazione principale" a condizione che non
risulti affittata.
Analoga possibilità, se viene deliberata dal Comune, è
concessa agli anziani non autosufficienti che
acquisiscono la residenza negli Istituti di assistenza e
ricovero.
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati, l'imposta è ridotta al 50%.
I Comuni hanno il potere di disciplinare casi
particolari di tassazione come per esempio, possono:
- considerare abitazione principale quella concessa in
uso gratuito ad un familiare;
- prevedere differenti termini dei versamenti per
particolari situazioni;
- introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione;
- deliberare la riscossione dell'imposta tramite
bollettino postale o mediante Modello F24.
Le aliquote ICI e le detrazioni sono estrapolate dal
sito dell'Istituto
per la finanza e l'economia locale.
Dichiarazione ICI
La dichiarazione ICI va consegnata entro la scadenza di
presentazione della dichiarazione dei redditi al comune
di residenza.
Si ha l'obbligo di presentare la dichiarazione se
nell'anno precedente a quello d'imposta si è verificato
uno dei seguenti eventi:
- acquisto o cessione di un terreno;
- acquisto o cessione di un fabbricato;
- costituzione o estinzione di un diritto reale;
- stipulazione di un contratto di locazione finanziaria;
- attribuzione o variazione della rendita catastale
derivante da modifiche strutturali;
- decesso del contribuente;
- immobile diventato abitazione principale o che ha
perso la connotazione di abitazione principale.
La dichiarazione ICI deve essere presentata al Comune
nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati.
Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono
essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i
Comuni. Se l'immobile è situato nel territorio di più
Comuni, si considera interamente situato nel Comune nel
quale si trova la maggior parte della sua superficie.
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Chi deve pagare l'Ici
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La dichiarazione
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Calcolo della base imponibile
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Calcolo dell'imposta
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Le aliquote
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Immobili adibiti ad abitazione principale
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Le pertinenze dell'abitazione principale
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Come e quando si paga
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Soggetti non residenti nel territorio dello Stato
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Per saperne di più
Normativa
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Risoluzione n. 12 del 5 giugno 2008.
Esenzione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale dal soggetto passivo.
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Decreto legge n. 93 del 28/05/2008.
Esenzione ICI prima casa.
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Risoluzione n. 11-DF 10 aprile 2008.
Imposta comunale sugli immobili (ICI). Artt. 6, comma
3-bis e 8, comma 2-bis, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.
504. Detrazioni per abitazione principale. Quesiti.
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Risoluzione n. 1 del 31 gennaio 2008.
Quesiti su ulteriori detrazioni per abitazione
principale.
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Risoluzione n. 154-E del 15 aprile 2008.
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in
compensazione, mediante modello F24, dell’ulteriore
detrazione ICI per abitazione principale a carico del
bilancio dello Stato, prevista dall’articolo 1, commi 5
e 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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Provvedimento Agenzia delle Entrate in materia di
versamento ICI.
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Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
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Esenzione di cui all'art. 7, lettera h.
Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984.
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Art. 10 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504 ed art. 2,
comma 41, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Chiarimenti in ordine al pagamento dell’imposta comunale
sugli immobili.
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Decreto legge del 04/06/2006 n. 223.
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la nazionalizzazione
della spesa pubblica nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
-
Nota 1184 del 31.01.2007.
Art. 1, comma 175 della legge 27.12.06 n. 296 -
abrogazione dell'art. 59, comma 1, lettera n del D.lgs
15.12.97 n. 446.
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Provvedimento 26.04.2007.
Termini e modalità di attuazione delle disposizioni
contenute nell’articolo 37, comma 55, del decreto legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di
liquidazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili in
sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi
e al relativo versamento con le modalità del Capo III
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 07/05/2007.